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Bitcoin: Il parere dell’Agenzia delle Entrate

I Bitcoin sono monete virtuali, anche note come criptovalute, che funzionano mediante codici crittografici e calcoli algoritmici. Sono valute prive di corso legale e non emesse da un’autorità monetaria, che vengono usate come mezzo di pagamento in transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi, principalmente tra privati. Per i bitcoin non esistono formali rapporti di deposito o conti correnti e dunque si pongono numerosi interrogativi sul versante tributario per chi intende usarli per fare impresa. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti, operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale oppure accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Altra modalità di utilizzo della moneta virtuale è lo scambio con valute tradizionali sulla base dei tassi di cambio forniti da piattaforme online.

In Canada, Stati Uniti, Australia, Francia e Regno Unito le autorità tributarie hanno già fornito delle indicazioni operative sul regime tributario da adottare.

In Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione al riguardo con la risoluzione del 2 settembre 2016 n. 72/E, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE. Prima di questa data solo Bankitalia si era espressa sulle monete virtuali definendone lecito l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione.  A livello europeo, la Corte di Giustizia ha concluso l’esenzione IVA per il cambio tra valuta a corso legale e bitcoin, assimilandoli (ai soli fini IVA) a valute estere.

 L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle criptomonete per quanto concerne l’imposizione IVA, le imposte dirette e gli oneri da sostituto d’imposta specificando due diverse casistiche tra privati e operatori di mercato per acquisto e vendita di bitcoin.

Le operazioni di cambio di Bitcoin sono prestazioni di servizi esenti dall’imposizione di IVA per le società. Per le persone fisiche che acquistano o vendono monete virtuali all’infuori di attività d’azienda tali operazioni vengono considerate come pronti a termine che, in assenza di finalità speculative, non generano dunque redditi imponibili.

I ricavi che originano dalle attività di intermediazione per le imprese che acquistano e vendono bitcoin sono soggetti a tassazione Ires e Irap, al netto dei costi relativi. Per valutare i ricavi effettuati, la società dovrà calcolare il “valore normale” della moneta cioè il valore a cui è quotata in quel momento. Dunque l’Agenzia delle Entrate considera le monete virtuali alla stregua di valute straniere, contrariamente a quanto ricostruito sulla base dei principi contabili nazionali e internazionali che non considerano tali valute come monete.