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Il diritto di seguito nella vendita di opere d’arte

Il diritto di seguito è il diritto per l’autore di un’opera d’arte di beneficiare dell’incremento di valore dell’opera derivante da ogni vendita successiva alla prima, cioè quella in cui l’artista vende al mercante.

Il diritto di seguito è dovuto ogni qualvolta in una transazione di opere d’arte vi sia la partecipazione di un professionista e si applica anche quando il venditore è privato e l’acquirente è un professionista (i.e. gallerista, commerciante d’arte o casa d’asta).
Non si applica quando le vendite avvengono tra privati o quando il venditore professionista abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita e il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000. In tutti gli altri casi la vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore. Sono altresì esentate tutte le vendite il cui prezzo sia inferiore a € 3.000,00.
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere non firmate e pseudonimi, purché indirettamente riconducibili ad un determinato artista.

Il diritto è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita dell’opera, al netto dell’imposta, sempre che il prezzo della vendita non sia inferiore a € 3.000,00. I compensi dovuti vanno così determinati:
– 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00;
– 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
– 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
– 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00;
– 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00. 11

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro e deve essere versato alla SIAE che è l’ente preposto alla riscossione di tale diritto per tutti gli artisti, anche quelli non associati all’ente stesso. Il versamento di tale diritto grava sul “professionista del mercato dell’arte”; che ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita, sia che esso sia venditore, acquirente o intermediario.

Il diritto di seguito è un diritto inalienabile che dura per tutta la vita dell’autore e entro 70 anni dopo la sua scomparsa. È dunque anche un diritto successorio; spetta agli eredi in caso di morte dell’artista. Possono beneficiarne:
• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea;
• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di tali Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa;
• autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia.

Qualora l’autore muoia in difetto di successioni entro il sesto grado, il diritto di seguito è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.