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L’Italia punta sui capitali stranieri

In un panorama geopolitico dove il rischio paese di alcuni stati sta aumentando costantemente, l’Italia punta ad attrarre investitori e capitali esteri, tramite l’introduzione di agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, in G.U. 21 dicembre 2016, n. 297) e dall’introduzione di un articolo 24-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tale normativa è volta a favorire il trasferimento della residenza di persone fisiche che intendono effettuare significativi investimenti nel paese, principalmente Ultra High Net Worth Individuals, attraendone gli investimenti e i consumi. La norma garantisce un regime fiscale agevolato, in netto contrasto con la scarsa appetibilità precedente che vedeva l’Italia uno tra i paesi a maggior carico fiscale, per chi è intenzionato a soggiornare oltre i tre mesi. Questo regime fiscale speciale, in deroga al principio ordinario della tassazione della totalità dei redditi ovunque prodotti (c.d. “world wide taxation principle”), consente alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia di versare un’imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’effettivo ammontare degli stessi e dal loro eventuale trasferimento in Italia, fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia che restano soggette al regime ordinario di tassazione, per evitare abusi della norma stessa.   

L’imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero è pari a € 100.000 per ciascun periodo di imposta e va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Il regime può essere esteso anche ad uno o più familiari (quali, ad esempio, il coniuge, i figli, i genitori) della persona fisica che esercita l’opzione, alle stesse condizioni previste per quest’ultima. In tal caso, è previsto il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva, nella misura di € 25.000 per ciascun familiare.

Requisiti per l’applicazione

Per poter usufruire di questa tassazione sostitutiva la persona fisica richiedente deve sottostare a determinati requisiti:

  1. La persona, a prescindere dalla propria nazionalità (estera o italiana), non sia stata fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
  2. La persona presenti dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo
  3. La persona presenti preventivamente una specifica istanza di interpello alla Direzione centrale Accertamento dell’agenzia delle Entrate che verifica la sussistenza dei requisiti per accedere al regime speciale. Nell’istanza si devono specificare:
  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • la prova dello status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

 

L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello.

 

Scelta dei redditi da assoggettare ad applicazione dell’imposta sostitutiva

Il singolo che vuole trasferire la propria residenza fiscale in Italia può decidere, a sua discrezione, di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio (o modifica) dell’opzione. Sarà dunque possibile scegliere il o i Paesi della fonte dei redditi da assoggettare a tale imposta e i Paesi i cui redditi saranno invece soggetti al regime ordinario di tassazione. In tale contesto il legislatore ha specificato che la nozione di reddito prodotto all’estero segue gli stessi principi identificativi usati per identificare i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto, dovrebbero godere di tassazione agevolata i redditi derivanti da immobili locati all’estero, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all’estero e i redditi da lavoro autonomo e dipendente prestato all’estero. Altri redditi, quali quelli derivanti da cessione di partecipazioni in società estere negoziate in mercati regolamentati, andranno regolati caso per caso poiché non risultano rientrare nella fattispecie di redditi prodotti all’estero.  

Il regime di tassazione sostitutiva si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ma ha una durata massima di quindici anni e può essere attivato per la prima volta con riferimento ai redditi relativi al periodo di imposta 2017. L’opzione può essere revocata per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, volontariamente da parte del singolo in qualsiasi momento oppure per trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza. Tuttavia la revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione e comportano la cessazione degli effetti dell’opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso. Questo fatto salvo in caso in cui uno dei familiari eserciti un’opzione autonoma con efficacia per i periodi d’imposta residui fino a un totale di quindici periodi d’imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari. In tal caso, ciascun familiare che esercita un’opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di quindici periodi d’imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell’estensione dell’opzione di altro soggetto.