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LA “FLAT TAX” PER I NEO-RESIDENTI NON DOMICILIATI

In uno scenario di sempre maggiore competitività fiscale a livello internazionale, sfruttando anche l’onda delle opportunità che l’esito del referendum sulla Brexit potrebbe generare, l’Italia ha introdotto un regime opzionale di tassazione forfetaria (pari a € 100.000 annui) per le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese. Si tratta di una misura che, ispirandosi al regime di matrice anglosassone, mira a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in Italia di individui e nuclei familiari dotati di rilevanti patrimoni.

 

Con la legge di bilancio 2017 sono state introdotte diverse misure finalizzate a incrementare l’appeal del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri ed in particolare dei soggetti con elevata capacità di spesa o reddito, i cosiddetti High Net Worth Individuals (HNWI), alla ricerca di nuove soluzioni per una sempre più efficiente allocazione dei propri asset finanziari e patrimoniali.

Tra le novità, quella certamente più interessante è la cosiddetta flat tax, ovvero un regime di imposizione sostituiva che – a fronte del versamento annuale di una somma pari a € 100.000 – consente di non assoggettare ad imposizione tutti i redditi prodotti all’estero da una persona fisica che trasferisce in Italia la propria residenza fiscale.

Dal regime di tassazione forfetaria sono escluse, per i primi cinque periodi d’imposta, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate detenute in enti e società non residenti (e ciò per evitare che la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in un’entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la propria residenza in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata).

L’accesso al regime in parola – la cui durata è di 15 anni – è opzionale ed è riservato esclusivamente alle persone fisiche (italiane e non) che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove degli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Il regime in commento può anche essere esteso a favore di uno o più familiari a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva annuale di € 25.000 per ogni familiare cui la predetta estensione si riferisce, purché sia riscontrabile anche nei loro confronti il trasferimento della residenza fiscale in Italia e il requisito della residenza fiscale all’estero per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di inizio di validità dell’opzione.

Come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E dello scorso 23 maggio, il contribuente che opta per il regime in esame ha facoltà di escludere dall’imposizione sostitutiva i redditi prodotti in un determinato Stato estero (c.d. cherry picking approach), che concorreranno, pertanto, alla formazione del reddito assoggettato ad imposizione progressiva.

Il regime della flat tax comporta, limitatamente agli assets detenuti all’estero, (a) l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e. compilazione del quadro RW), (b) l’esenzione dall’IVIE e dall’IVAFE, (c) l’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni. Al riguardo è opportuno considerare che i regimi di esenzione di cui in precedenza riguardano solo i beni detenuti nelle giurisdizioni comprese nell’opzione. Pertanto, se il beneficiario principale o uno o più familiari (ai quali è stata estesa l’opzione) manifestano la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva per i redditi prodotti in determinati Stati o territori, in relazione ai redditi o ai beni detenuti in tali Stati, gli stessi saranno tenuti agli adempimenti previsti dalle normative ordinariamente applicabili.

In aggiunta alle misure di natura fiscale, la legge di bilancio 2017 è altresì intervenuta per offrire un “pacchetto completo” a coloro che decidono di trasferire la residenza in Italia e optare per la flat tax mediante l’introduzione di agevolazioni in materia di trattazione dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno. In particolare, con un decreto ministeriale dello scorso 30 giugno è stata attribuita priorità alle domande presentate dai neoresidenti, le quali dovranno essere evase “con urgenza” dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di provenienza.

 

Contributo a cura del dott. Paolo Ludovici e del dott. Michele Aprile – Ludovici, Piccone e Partners