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I fattori di rischio nella valutazione delle opere d’arte

I fattori di rischio legati alla valutazione delle opere d’arte sotto un profilo strettamente giuridico sono: l’autenticità, la provenienza e l’esportabilità delle opere d’arte.

Autenticità

L’autenticità di un’opera d’arte si ottiene con una perizia dell’esperto; questo vale principalmente per le opere d’arte antica. Quando invece si è di fronte a opere d’arte moderna, rilevante è l’attestato rilasciato dall’Estate o dalla Fondazione di riferimento dell’artista e l’inserimento dell’opera d’arte nei cataloghi generali o nel catalogo ragionato. Per le opere d’arte contemporanea, assume valore il certificato di autenticità rilasciato dall’artista o dalla galleria d’arte. Nelle vendite in asta viene ordinariamente rilasciata la garanzia di autenticità come indicato nelle condizio­ni generali di vendita, che prevedono specifi­ci rimedi nel caso di accertata non autenticità delle opere: restituzione del prezzo pagato dal venditore dall’acquirente e ritiro dell’opera dall’acquirente con contestuale restituzione al venditore e nessuna obbligazione di indennizzo a carico della casa d’aste!

Provenienza

La provenienza legittima dell’opera d’arte viene verificata dal primo atto di alienazio­ne da parte dell’artista fino al proprietario attuale che pone in vendita l’opera, nonché at­traverso la documentazione dei vari passaggi di proprietà. Occorre prestare particolare at­tenzione al titolo d’acquisto dell’opera d’arte (proprietà v. possesso) ed esaminare tutta la do­cumentazione d’archivio a supporto della pro­venienza (archivi notarili, archivi di famiglia, annotazioni, lettere, diari ecc.).

Esportabilità

In base al Codice dei Beni culturali (“CBC”), per esportazione/importazione si intende ri­spettivamente l’uscita dal territorio dell’U­nione Europea o l’entrata nello stesso; per spedizione si intende l’entrata/uscita dell’o­pera in/dall’Italia entro l’ambito doganale dell’Unione Europea.

Per tutti questi aspetti occorre gestire atten­tamente i rapporti con le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione delle opere d’arte istituiti presso le Soprintendenze competenti sul terri­torio nazionale che gestiscono il sistema SUE per il deposito delle richieste e la loro evasione per via elettronica, unitamente alle procedure, in cartaceo, ancora attuate dagli uffici esporta­zione (ad esempio, uscita temporanea).

A seconda del tipo di richiesta effettuata dal proprietario dell’opera, l’Ufficio Esportazione può emettere le autorizzazioni specifiche per l’uscita, anche temporanea, dall’Italia del bene:

  1. Attestato di libera circolazione per l’esportazione/spedizione definitiva di opere d’arte di proprietà privata che non siano state dichiarate dal MiBACT di interesse particolar­mente importante (art. 68). Il diniego compor­ta l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale (art. 14 CBC)
  2. Licenza di esportazione o spedizione temporanea per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni cultura­li, mostre ed esposizioni previa autorizzazione del MiBACT (artt. 66-67 e 71 CBC)
  3. Licenza di esportazione definitiva di opere d’arte dal territorio dell’Unione Europea che non siano state dichiarate dal MiBACT di interesse particolarmente importante (art. 74 CBC) rilasciata contestualmente all’Attestato di libera circolazione
  4. Autocertificazione per le opere d’arte contemporanea (art. 65, comma 4 CBC).

Al diniego di esportabilità dell’opera d’ar­te può discendere un decremento notevole del valore dell’opera stessa. Inoltre nella richiesta della autorizzazione all’esportazione del bene è sempre richiesto di indicare il valore (Fair Mar­ket Value) dell’opera stessa!

di Silvia Stabile, estratto da ART & LAW 7/2015