I fattori di rischio nella valutazione delle opere d’arte
I fattori di rischio legati alla valutazione delle opere d’arte sotto un profilo strettamente giuridico sono: l’autenticità, la provenienza e l’esportabilità delle opere d’arte.
Autenticità
L’autenticità di un’opera d’arte si ottiene con una perizia dell’esperto; questo vale principalmente per le opere d’arte antica. Quando invece si è di fronte a opere d’arte moderna, rilevante è l’attestato rilasciato dall’Estate o dalla Fondazione di riferimento dell’artista e l’inserimento dell’opera d’arte nei cataloghi generali o nel catalogo ragionato. Per le opere d’arte contemporanea, assume valore il certificato di autenticità rilasciato dall’artista o dalla galleria d’arte. Nelle vendite in asta viene ordinariamente rilasciata la garanzia di autenticità come indicato nelle condizioni generali di vendita, che prevedono specifici rimedi nel caso di accertata non autenticità delle opere: restituzione del prezzo pagato dal venditore dall’acquirente e ritiro dell’opera dall’acquirente con contestuale restituzione al venditore e nessuna obbligazione di indennizzo a carico della casa d’aste!
Provenienza
La provenienza legittima dell’opera d’arte viene verificata dal primo atto di alienazione da parte dell’artista fino al proprietario attuale che pone in vendita l’opera, nonché attraverso la documentazione dei vari passaggi di proprietà. Occorre prestare particolare attenzione al titolo d’acquisto dell’opera d’arte (proprietà v. possesso) ed esaminare tutta la documentazione d’archivio a supporto della provenienza (archivi notarili, archivi di famiglia, annotazioni, lettere, diari ecc.).
Esportabilità
In base al Codice dei Beni culturali (“CBC”), per esportazione/importazione si intende rispettivamente l’uscita dal territorio dell’Unione Europea o l’entrata nello stesso; per spedizione si intende l’entrata/uscita dell’opera in/dall’Italia entro l’ambito doganale dell’Unione Europea.
Per tutti questi aspetti occorre gestire attentamente i rapporti con le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione delle opere d’arte istituiti presso le Soprintendenze competenti sul territorio nazionale che gestiscono il sistema SUE per il deposito delle richieste e la loro evasione per via elettronica, unitamente alle procedure, in cartaceo, ancora attuate dagli uffici esportazione (ad esempio, uscita temporanea).
A seconda del tipo di richiesta effettuata dal proprietario dell’opera, l’Ufficio Esportazione può emettere le autorizzazioni specifiche per l’uscita, anche temporanea, dall’Italia del bene:
- Attestato di libera circolazione per l’esportazione/spedizione definitiva di opere d’arte di proprietà privata che non siano state dichiarate dal MiBACT di interesse particolarmente importante (art. 68). Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale (art. 14 CBC)
- Licenza di esportazione o spedizione temporanea per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni previa autorizzazione del MiBACT (artt. 66-67 e 71 CBC)
- Licenza di esportazione definitiva di opere d’arte dal territorio dell’Unione Europea che non siano state dichiarate dal MiBACT di interesse particolarmente importante (art. 74 CBC) rilasciata contestualmente all’Attestato di libera circolazione
- Autocertificazione per le opere d’arte contemporanea (art. 65, comma 4 CBC).
Al diniego di esportabilità dell’opera d’arte può discendere un decremento notevole del valore dell’opera stessa. Inoltre nella richiesta della autorizzazione all’esportazione del bene è sempre richiesto di indicare il valore (Fair Market Value) dell’opera stessa!
di Silvia Stabile, estratto da ART & LAW 7/2015