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Il panorama delle agevolazioni fiscali per l’attrazione dei non residenti in Italia

Gli sviluppi negli equilibri internazionali degli ultimi anni (non da ultima la discussa dipartita del Regno Unito dall’Unione Europea) hanno portato molti a valutare eventuali trasferimenti di residenza, aumentando così la competitività fiscale internazionale. In questo contesto, il legislatore italiano ha rafforzato (e introdotto) un ventaglio di misure finalizzate ad attrarre sul territorio nazionale i capitali e le competenze dei soggetti “erranti” tramite significativi vantaggi fiscali.

In particolare, grazie ad alcune agevolazioni che verranno brevemente riassunte nel prosieguo, l’ordinamento italiano prevede oggi considerevoli sgravi per i soggetti esteri che, alternativamente, percepiscono consistenti redditi da fonti estere (quali, ad esempio, redditi di capitale e pensioni) o che trasferiscono la residenza in Italia al fine di ivi esercitare un’attività lavorativa.

Già a partire dal 2017 ad esempio il nostro legislatore ha introdotto una norma rivolta ai cd. “High Net Worth Individual” che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, permettendo loro, a determinate condizioni, di esaurire il prelievo fiscale sui redditi di fonte estera mediante il versamento di un’imposta sostitutiva annua forfetaria pari ad Euro 100.000. L’opzione per questo regime comporta inoltre l’assenza di obblighi di monitoraggio fiscale, l’esenzione dall’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) nonché l’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai beni esistenti all’estero.

Al fine di attirare competenze professionali sul nostro mercato, poi, è stato introdotto un regime in forza del quale i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia beneficiano – per 5 anni – di una limitata concorrenza (50%) alla formazione della propria base imponibile IRPEF dei redditi derivanti dall’attività lavorativa prestata sul territorio nazionale. L’agevolazione, dedicata al “rientro dei cervelli” (o ai “lavoratori impatriati”, che dir si voglia) è stata originariamente introdotta nel 2010 per essere poi portata “a regime” a partire dal 1° gennaio 2016.

Con i correttivi apportati dal DL Crescita in vigore dal 1° maggio 2019, tuttavia, l’agevolazione è stata dotata di una ancora maggiore forza attrattiva. Viene infatti previsto che i redditi di lavoro dipendente (ed assimilati), i redditi di lavoro autonomo e i redditi d’impresa dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo in misura pari al 30% (10% in caso di trasferimento nel Mezzogiorno). L’agevolazione ha una durata pari a 5 periodi d’imposta e si applica ai soggetti che non sono stati residenti in Italia nelle due annualità precedenti al trasferimento e che si impegnano a risiedere per almeno due anni in Italia svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio nazionale. L’applicabilità del regime si estende inoltre per ulteriori 5 anni in presenza di almeno un figlio a carico, o in caso di acquisto di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Qualora invece i lavoratori abbiano almeno 3 figli a carico, l’agevolazione negli ulteriori 5 periodi d’imposta prevede che i redditi citati concorrano alla formazione del reddito complessivo nel limite dal 10 per cento.

Il DL Crescita ha poi modificato l’ulteriore regime attrattivo, in vigore dal 2010, previsto a favore di ricercatori e docenti esteri. Questi ultimi in particolare, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, possono beneficiare, da un minimo di 6 anni ad un massimo di 13 anni, dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti.

Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha concesso la possibilità per i soggetti titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscano la residenza fiscale in un comune del Mezzogiorno (con popolazione non superiore a 20.000 abitanti) e che non hanno risieduto in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti, di optare per l’assoggettamento dei propri redditi di fonte estera ad un’imposta sostitutiva forfettaria annua con aliquota del 7%, in luogo dell’imposizione ordinaria IRPEF. In questo caso l’opzione ha efficacia per 5 periodi d’imposta, è liberamente revocabile dal contribuente e prevede l’esenzione dagli obblighi di monitoraggio, nonché dall’IVIE e dall’IVAFE.

Contributo di Avv. Laura Gualtieri e Dott. Armando Tardini – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

www.virtax.it

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