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I possibili usi del Trust in Italia

Tramandare a regola d’arte il proprio patrimonio alle future generazioni è il punto di snodo che decide il destino della ricchezza e delle proprietà di una famiglia, al pari della sopravvivenza di un’azienda. In Italia, le complessità che gravitano nell’universo delle successioni e delle eredità, anche e soprattutto nella galassia fiscale, hanno trovato fin troppo spesso una pessima chiave di lettura, portando alla rovina molte famiglie e al fallimento dei propositi di conservazione dei rispettivi patrimoni.

Se costituito correttamente e valorizzato da una consulenza qualificata, il trust italiano è in grado di offrire vantaggi significativi in molteplici ambiti: dalla pianificazione successoria alla protezione degli attivi, fino all’efficienza fiscale. L’azione corale di questi benefici può assicurare la conservazione e la gestione ottimale dei beni di famiglia, prima del loro passaggio alla prossima generazione e a quelle a seguire.

A dispetto delle origini anglosassoni e britanniche del trust, l’Italia vanta una solida legislazione in questa materia, abbinata a un regime fiscale altrettanto disciplinato. Non a caso quello di Roma è stato tra i primi governi a siglare e ratificare, nel 1989, la Convenzione dell’Aia relativa alla legge regolatrice dei trust, a tutto beneficio non solo della prassi legale, ma anche della familiarità dei fori giuridici con la trattazione di casi di orizzonte nazionale e internazionale.

In tema di protezione, innanzitutto, gli attivi correttamente allocati sotto lo scudo di un trust sono inattaccabili da parte di terzi (autorità fiscali, banche, creditori ecc.), a meno che al momento della costituzione del trust il settlor non intenda deliberatamente danneggiare tali terzi. Inoltre, qualora il settlor venga a trovarsi in una situazione di insolvenza o fallimento, i beni trasferiti alla struttura sono effettivamente separati da quelli propri, cosicché i beneficiari possono avere la certezza di inviolabilità dei loro interessi economici.

La scomparsa dei propri cari – inutile dirlo – è un’esperienza già di per sé dolorosa. Se funestata inoltre da gravosi oneri fiscali ai quali far fronte (oltre a tutto il resto), essa può causare uno stress emotivo tipicamente foriero di conflitti e litigi tra i familiari, nella vana ricerca di un accordo condiviso su chi abbia diritto a quali beni del defunto. Ebbene, nel caso del trust è unicamente esigibile l’imposta sulle donazioni al momento del trasferimento degli attivi. Questa imposizione ‘iniziale’ (o l’eventuale non imponibilità, se accordata) assicura agli eredi l’esenzione dall’imposta sull’eredità nell’ambito della sua divisione. Quindi, poiché le tasse sui beni trasferiti al trust vanno pagate dal settlor in tempo di vita, dopo il suo decesso non ci saranno dispute fiscali di sorta.

Inoltre, se i beneficiari di un trust sono già identificabili al momento del trasferimento degli attivi, è possibile che l’imposta sulle donazioni venga applicata a un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria. Di riflesso, un soggetto residente in Italia ha l’opportunità di costituire un trust designando come beneficiari membri diretti della famiglia e riducendo quindi l’onerosità fiscale della transazione. Altrettanto vantaggioso è il trasferimento a un trust di attivi aziendali della famiglia, poiché anche questi possono essere totalmente esentati dall’imposta sulle donazioni.

Grazie al meccanismo del trust deed (atto costitutivo) e alla natura discrezionale del trust, esso può essere utilizzato per differire il versamento ai beneficiari degli averi di loro spettanza, definendo il momento in cui gli attivi potranno essere conferiti.

Contributo a cura di Sam Cleps – Ciemme Trustees Srl

https://cmtrustees.it/it/, https://conemarshall.com

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