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La circolazione a causa di morte di partecipazioni nelle società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.)

Introduzione

Si è già accennato nei precedenti numeri della Newsletter alla diversa posizione che assumono i successori a causa di morte (eredi o legatari) di un socio che premuoia agli altri, a seconda che si tratti di una società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.) o di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.).

Le presenti note si concentreranno unicamente sul regime di trasmissione delle partecipazioni sociali nelle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.) e sule relative clausole di c.d. “predisposizione successoria” inseribili in statuto (o in patti parasociali separati dallo statuto).

Il principio di libera trasferibilità (anche) successoria delle partecipazioni sociali

Diversamente dalle società di persone, nelle società di capitali, caratterizzate dalla (tendenziale) irrilevanza delle qualità e requisiti personali dei singoli soci, la circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali – al pari di quella per atto tra vivi – si informa al principio della libera trasferibilità (art. 2355-bis c.c. per le s.p.a. e s.a.p.a.; art. 2469 c.c. per le s.r.l.), tanto per la trasmissione a titolo di eredità (successione per legge o per testamento), quanto per la trasmissione a titolo di legato (successione testamentaria). Pertanto, in assenza di contrarie previsioni inserite in statuto, al fine di escluderne o limitarne la trasmissione mortis causa, le partecipazioni sociali di società di capitali, in caso di premorienza di un socio, si trasmettono automaticamente ai di lui eredi o legatari, secondo la disciplina specifica della successione a causa di morte del socio premorto, per legge o per testamento che egli abbia deciso di predisporre.

Le modalità di acquisto delle partecipazioni sociali trasmissibili mortis causa

S.p.a. e s.a.p.a.

Tralasciando il caso delle azioni cd. “dematerializzate” (es., s.p.a. quotate in mercati regolamentati o, più in generale, s.p.a. cd. “aperte” al mercato dei capitali di rischio, ai sensi dell’art. 2325 bis c.c., per quanto riguarda le società azionarie (s.p.a. e s.a.p.a. cd. “chiuse”, ossia non aperte al mercato del capitale di rischio) con emissione di azioni cartolari nominative[1], il principio della libera trasmissibilità delle azioni, inter vivos e mortis causa, trova implicita espressione nell’art. 2355-bis, comma 1, c.c., secondo cui: “Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento”.

Con particolare riferimento alla circolazione mortis causa, norma di rilievo è anche l’art. 7, comma 1, r.d. 29 marzo 1942, n. 239, che recita così: “Nel caso di morte dell’azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti”. Come noto, tali formalità di mutamento della c.d. “doppia intestazione” dell’azionista sul titolo e nel libro dei soci – secondo l’orientamento che tende ormai a prevalere – sono richieste a meri fini di acquisto della sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte del neo-azionista, non anche della titolarità delle azioni, per la quale opera il generale principio del consenso traslativo per gli acquisti inter vivos (art. 1376 c.c.) e gli ordinari principi di diritto delle successioni per gli acquisti mortis causa.

S.r.l.

Per quanto riguarda la trasferibilità (anche) mortis causa delle quote di s.r.l., la norma di riferimento è l’art. 2469, comma 1, c.c. che sancisce, anche in maniera più pregnante rispetto alle società azionarie, il principio della libera trasferibilità delle quote, nel modo seguente: “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”.

Dal punto di vista delle formalità per la trasmissione mortis causa di quote liberamente trasferibili (rectius, per l’efficacia nei confronti della società dell’acquisto iure hereditario), è richiesto anche il deposito presso il registro delle imprese (sostitutivo dell’iscrizione nell’ormai abolito libro dei soci), il quale “è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni” (art. 2470, comma 2 seconda parte, c.c.): vale a dire la documentazione prevista dal citato art. 7, comma 1, r.d. 29 marzo 1942, n. 239. Anche per la s.r.l., vale la stessa regola dell’acquisto iure hereditario di partecipazioni vista sopra per la s.p.a.: ossia che tale acquisto interviene sulla base degli ordinari principi di diritto delle successioni sulla trasmissione mortis causa di diritti e che la formalità di deposito presso il registro delle imprese ex art. 2470, comma 2 seconda parte, c.c. rileva solo sul piano dell’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte dell’erede o del legatario di quota.

La comunione ereditaria delle partecipazioni sociali

In mancanza di contrarie previsioni statutarie, l’assoggettamento della trasmissione mortis causa di partecipazioni sociali in società di capitali all’ordinario regime del diritto delle successioni comporta che, in caso di trasmissione a titolo di eredità a favore di più (co-)eredi, le azioni di s.p.a. (o s.a.p.a.) e le quote di s.r.l. cadono in comunione ereditaria del socio premorto e quindi non vengono automaticamente divise e acquistate pro-quota dai suoi (co-)eredi. A tal fine, sarà sempre necessaria, successivamente all’apertura della successione, la divisione ereditaria contrattuale, ossia la stipula da parte dei coeredi del contratto di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione in titolarità esclusiva a favore di ciascun coerede di singole porzioni divisionali formate da specifici beni ereditari (ivi incluse, tra gli altri, le partecipazioni sociali in società di capitali). Ciò, a meno che il socio premorto abbia redatto un testamento che contenga, oltre all’istituzione degli eredi (“nomino miei eredi universali, in parti uguali, Tizio, Caio e Sempronio”), anche la cd. “divisione testamentaria” ex art. 734 c. (“Divido il patrimonio ereditario tra i nominati miei eredi universali Tizio, Caio e Semproni, come segue: (a) a Tizio, assegno la piena ed esclusiva proprietà delle mie 1.000 azioni della Alfa s.p.a., con sede legale in Milano, portate dai certificati azionari nn. 1 e 2” ecc.).

In mancanza di divisione (testamentaria o contrattuale), l’appartenenza delle partecipazioni sociali di s.p.a. (o s.a.p.a.) e di s.r.l. alla comunione ereditaria tra i coeredi di un socio premorto comporta che i diritti sociali dei coeredi-comproprietari delle azioni o quote cadute in successione non possono esser esercitati singolarmente, ma devono essere esercitati da un rappresentante comune (art. 2347 c.c. per le s.p.a. e 2468 c.c. per le s.r.l.), che deve esser nominato a maggioranza.

Altra rilevante conseguenza della caduta in comunione ereditaria delle partecipazioni sociali di società di capitale trasmesse mortis causa, per pacifica giurisprudenza, è che l’eventuale contratto di vendita della partecipazione sociale di una società di capitali caduta in successione “mortis causa”, concluso da alcuni (ma non tutti i) coeredi, sull’errato assunto dell’attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale in capo ai venditori, è “inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all’alienazione” (Cass. civ. Sez. II Sent., 23/04/2013, n. 9801).

Brevi cenni d’introduzione alle deroghe statutarie al principio di libera circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali

In base ai citati artt. 2355-bis e 2469 c.c., la regola generale di legge della libera trasferibilità delle partecipazioni sociali può essere, però, derogata dall’autonomia statutaria, che potrà quindi esplicarsi in una direzione opposta all’autonomia statutaria valevole per le società di persone (che è tesa invece a consentire una trasmissibilità mortis causa delle quote legalmente intrasmissibili): ossia mediante l’inserimento di apposite clausole statutarie atte a vietare il trasferimento o comunque a introdurre limiti alla circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali (e che saranno analizzate nella prossima Newsletter).

In conclusione, a seguito dell’apertura della successione di un socio di società di capitali, andrà innanzitutto verificata l’eventuale esistenza di clausole statutarie limitative della circolazione mortis causa; in mancanza, l’erede (previa accettazione dell’eredità) o il legatario (direttamente e automaticamente, in virtù del principio di acquisto automatico del legato, salvo rinunzia: art. 649 c.c.) diventeranno titolari delle partecipazioni sociali, sia pure eventualmente in comunione ereditaria con altri eredi (o legatari). Peraltro, ai fini dell’acquisto  della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione sociale trasmessa mortis causa, sarà necessario l’adempimento delle formalità prescritte dalla legge, con le differenti modalità per s.p.a. o s.a.p.a. (doppia re-intestazione dei titoli azionari sui certificati e nel libro dei soci) e s.r.l. (iscrizione presso il registro delle imprese e non più nel libro dei soci), come visto sopra.

[1] Si ricorda che la nominatività delle azioni è obbligatoria per legge, potendo le azioni al portatore esser emesse solamente come azioni di risparmio di s.p.a. quotate o come azioni di SICAV o SICAF, secondo quanto previsto dalla specifica legislazione di settore (in particolare, cd. Legge Draghi e normativa secondaria di attuazione della Consob e Banca d’Italia).

Contributo a cura di Cosimo di Bitonto, Avvocato – Studio Legale RASS – Rinaldi e Associati

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