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La tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici

La Legge di Bilancio 2018 ha allineato il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa a quello previsto per le medesime componenti di natura non qualificata, prevedendo una tassazione uniforme con ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

In particolare, è stato abrogato l’art. 47 comma 1 primo periodo del TUIR, il quale disponeva che gli utili provenienti da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa concorressero a formare il reddito imponibile soltanto per il 58,14%[1] del loro ammontare, al pari di quelli derivanti da partecipazioni detenute in regime d’impresa o dalle società semplici. Conseguentemente, anche agli utili provenienti da partecipazioni qualificate viene applicata la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% da parte del soggetto erogatore.

La nuova disciplina si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. In deroga alla suddetta disposizione è stato previsto che ai dividendi provenienti da partecipazioni qualificate “formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017”.

La misura in cui gli utili contribuiranno a formare la base imponibile nel periodo transitorio dipenderà quindi dall’esercizio in cui gli utili ricevuti sono stati realizzati dalla società erogante.

Alla luce di tale quadro normativo, la questione che pone maggiori dubbi interpretativi riguarda la tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici, per le quali, precedentemente alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 trovava applicazione la seguente disciplina:

  • con riguardo alle partecipazioni qualificate, gli utili ad esse riferibili concorrevano alla produzione del reddito per un importo pari al 58,14% se formati con utili maturati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2017;
  • quanto alle partecipazioni non qualificate, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 26/E del 2004, aveva chiarito che l’imposizione sostitutiva del 26% non risultava applicabile alle società semplici in quanto le disposizioni dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 riguardano unicamente i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori. Pertanto, gli utili provenienti da partecipazioni non qualificate osservavano lo stesso trattamento fiscale previsto per quelli derivanti da partecipazioni qualificate, risultando applicabile anche a tale ipotesi l’art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR.

Il quadro normativo sopra descritto determina diverse possibili interpretazioni. In particolare, le soluzioni prospettate appaiono essere le seguenti:

  1. la prima tesi, proposta da Assonime nella Circolare n. 11/2018, sostiene che l’abrogazione dell’art. 47, congiuntamente all’inapplicabilità nel caso in questione della ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, farebbe rivivere il principio generale di imponibilità integrale degli utili percepiti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Tale previsione implicherebbe però un livello di imposizione irragionevolmente più alto per gli utili percepiti dalle società semplici rispetto a quelli percepiti dalle persone fisiche;
  2. secondo il documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, invece, tale regime necessita di un’apposita modifica normativa da parte del legislatore che, auspicabilmente, uguagli la disciplina fiscale degli utili percepiti dalle società semplici a quelli ricevuti dalle persone fisiche.
  3. un’ultima soluzione, sostenuta da autorevole dottrina, è stata quella di escludere parzialmente tali utili da tassazione, applicando le medesime regole fissate per le societàdi persone commerciali dall’art. 59 del TUIR.

Con la recente pubblicazione delle istruzioni del modello REDDITI SP 2019 l’Agenzia delle Entrate ha sposato la tesi dell’imponibilità integrale, specificando che “con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’art. 73 del TUIR, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare”. Le istruzioni ministeriali sembrerebbero propendere per la tesi della tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici, escludendo pertanto che al caso di specie sia adottabile il regime transitorio sopra descritto.

Al paragrafo successivo, tuttavia, le istruzioni precisano che, “in deroga a quanto descritto nel capoverso precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 26 maggio 2017”.

Tale affermazione lascia però alcune perplessità, in quanto il “capoverso precedente” si riferisce a un caso specifico, ossia i contratti di associazione in partecipazione. Inoltre, il regime transitorio applicabile per le delibere di distribuzione approvate entro il 31 dicembre 2022 interessa le sole partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori, non facendo alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ai fini della tassazione dei dividendi per le società semplici. Seppur con qualche incertezza, un’impostazione di tipo sistematico potrebbe indurre ad appoggiare la disciplina transitoria, con relativa tassazione parziale degli utili percepiti dalle società semplici prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La logica sottostante, infatti, dovrebbe essere quella di concedere, a seguito dell’introduzione di una normativa fiscale più sfavorevole (la ritenuta del 26% per le persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate, e la tassazione integrale per le società semplici), la possibilità di applicare le norme previgenti, nel limite degli utili generati prima del 2018.

Tale situazione di indeterminatezza detta l’esigenza di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in grado di dare certezza all’intera disciplina dei dividendi percepiti dalle società semplici.

Qualora venisse confermata l’impostazione più sfavorevole, risulterà necessario riconsiderare quelle strutture caratterizzate dalla presenza di società holding aventi la forma di società semplici.

 

Contributo a cura di Andrea Vagliè e Federico Conte – Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati

 


 

[1] Si ricorda che la percentuale di imponibilità dei dividendi è aumentata nel corso del tempo, risultando imponibili:

  • nel limite del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
  • nel limite del 49,72% per gli utili prodotti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2016;
  • nel limite del 58,14% per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.