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Le Società Benefit in Italia

La società benefit, un nuovo modello giuridico di impresa in cui una società che persegue un normale scopo di lucro aggiunge al suo statuto uno scopo di beneficio comune, compie un anno. L’Italia ha introdotto nell’ordinamento la disciplina con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, Commi 376-384, legge n.208 del 28/12/2015).

Infatti le Società Benefit, anche note come B-Corp, sono regolamentate solo in Italia e alcuni stati US e, per essere riconosciute legalmente devono specificare, nell’oggetto sociale, le finalità di beneficio comune ossia il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Il beneficio comune è in questo senso un impegno assunto dalla società, sul quale incide la responsabilità degli amministratori che devono amministrarla bilanciando l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nello statuto.

Dopo dodici mesi dalla loro introduzione, si registrano i primi dati. Secondo le rilevazioni di Odib – Officina delle idee benefiche, sono 64 le società benefit attualmente iscritte al registro delle imprese di cui 44 con sede legale al Nord, 11 al Centro e 9 al Sud. La regione dove le B-corp sono maggiormente concentrate è la Lombardia, che ne conta 29 sul proprio territorio. Le Società Benefit vengono costituite principalmente come Srl e, quasi il 60% ha capitale sociale inferiore a 10.000 euro.

società benefit

Dal punto di vista della compagine sociale, invece, 13 società benefit fanno capo ad enti non profit, o comunque sono da questi partecipate (di cui 5 unipersonali), 11 sono controllate da società commerciali e 29 sono partecipate solo da persone fisiche (di cui 3 unipersonali). Tuttavia, per favorire una maggiore diffusione di tale modello societario è necessario provvedere ad effettuare degli adeguamenti normativi dal punto di vista fiscale che risolvano l’attuale stallo che vede parte delle attività poste obbligatoriamente in essere dalle società benefit, considerate fiscalmente non inerenti e quindi non deducibili.