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“SIS” ed “ELTIF”: i nuovi strumenti per la raccolta di capitali a supporto di PMI e start up

Il legislatore prosegue nel proprio intento di agevolare l’accesso delle PMI e start up al mercato dei capitali. In particolare, con il cosiddetto Decreto Crescita, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo veicolo di investimento, le società di investimento semplice (“SIS”), che risponde proprio a tale finalità. Allo stesso tempo, sono state previste alcune agevolazioni fiscali volte a rilanciare uno strumento che sino ad oggi ha suscitato poco interesse nel mercato italiano, gli European long term investment fund (“ELTIF”).

Negli ultimi anni il legislatore ha dedicato sempre maggiore attenzione allo sviluppo di nuovi strumenti volti a facilitare l’afflusso di capitali a vantaggio delle piccole e medie imprese e delle società in fase di start up.

In continuità con tale orientamento, il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è di recente intervenuto con due nuove misure finalizzate per l’appunto a veicolare parte delle risorse del risparmio gestito a favore di PMI e start up:

  • da un lato, è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura delle società d’investimento semplice (“SIS”);
  • dall’altro lato, è stata prevista una disciplina fiscale ad hoc per gli European long term investment fund (“ELTIF”).

Con tale intervento il legislatore ha quindi inteso arricchire le numerose misure già esistenti nel panorama domestico volte ad agevolare l’accesso delle PMI e delle start up al mercato dei capitali (i.e. mini-bond, PIR, equity crowdfunding, ecc.).

Per quanto concerne le SIS, esse rappresentano un nuovo veicolo di investimento per la gestione collettiva del risparmio, costituito nella forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (SICAF) e avente per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività. Per individuare la categoria delle PMI il legislatore ha fatto riferimento alla definizione contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1129 e, pertanto, si intendono tali le società che presentano in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato almeno due dei seguenti parametri: (i) meno di 250 dipendenti; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni; (iii) fatturato netto annuale non superiore a € 50 milioni.

Per assumere la veste di SIS è necessario il rispetto di determinate condizioni. In particolare, le SIS (i) devono avere un capitale sociale non inferiore a € 50.000 e un patrimonio netto non superiore a € 25 milioni (e, in ogni caso, il patrimonio raccolto da ciascun “gestore” non dovrà superare € 25 milioni, anche se suddiviso su più veicoli), (ii) non devono ricorrere alla leva finanziaria (con tale divieto è stato risolto il dubbio sollevato dallo schema di Decreto-Legge circa la possibilità per le SIS di ricevere finanziamenti e del loro computo nel limite dei € 25 milioni di raccolta massima), (iii) possono essere partecipate unicamente da investitori professionali (essendo a tal riguardo stato respinto un emendamento in sede di conversione che intendeva rendere le SIS accessibili a tutti gli investitori, anche quelli retail) e (iv) devono gestire direttamente il patrimonio raccolto.

Rientrando nel novero dei gestori collettivi del risparmio, anche le SIS sono assoggettate all’obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Banca d’Italia, sentita la Consob, secondo quanto previsto in generale per tutte le SICAF. Tuttavia, in considerazione della dimensione degli investimenti che la SIS può effettuare e che la rende un gestore cosiddetto sotto-soglia, il legislatore ha concesso a tale nuovo veicolo alcune semplificazioni che consistono principalmente nella disapplicazione di parte delle disposizioni di rango secondario emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia di gestione collettiva. Un ulteriore alleggerimento rispetto alle regole generali è poi previsto in merito ai requisiti dei partecipanti al capitale che devono rispettare unicamente i requisiti di onorabilità, e non anche quelli di competenza e correttezza ordinariamente previsti. Per controbilanciare questa maggior snellezza, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere in un’ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori che le SIS debbano in ogni caso adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, debbano stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 27 del Decreto Crescita non prevede alcuna disposizione specifica in relazione alle SIS e pertanto si ritiene che esse, qualificandosi come SICAF, siano soggette al regime fiscale ordinario di tali società. Ne consegue che le SIS, pur essendo soggetti passivi dell’IRES, sono esenti dall’applicazione dell’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, fatta eccezione per l’applicazione di talune ritenute alla fonte – applicabili con aliquota del 26% – su particolari tipologie di proventi. In altre parole, sotto il profilo dell’imposizione diretta, la tassazione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della SIS grava, in linea di principio, unicamente in capo agli investitori, in funzione del regime applicabile in relazione allo status fiscale di pertinenza di questi ultimi.

Nel silenzio della legge, è inoltre legittimo ritenere applicabile in capo agli stessi investitori della SIS i seguenti regimi fiscali agevolativi previsti per gli investimenti indiretti in start up e PMI innovative:

  • la detrazione IRPEF, per gli investimenti effettuati da persone fisiche per un ammontare massimo pari € 1 milione, e la deduzione IRES, per gli investimenti effettuati da società per un ammontare massimo pari a € 1,8 milioni, del 30% delle somme investite a condizione che la prevalenza delle PMI in cui investe la SIS abbiano le caratteristiche di una start up innovativa, così come definita dall’art. 25 del D.L. 179/2012 ovvero di una PMI innovativa, così come definita dall’art. 4, comma 1, del D.L. 3/2015 (la percentuale di detrazione è peraltro destinata ad aumentare al 40% e al 50% previa autorizzazione della Commissione UE);
  • l’esenzione integrale dei redditi finanziari derivanti dalla SIS se quest’ultima prevede di investire almeno l’85% del valore del proprio attivo in PMI non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell’attività o di sviluppo del prodotto e che presentano le caratteristiche di cui all’art. 31 del D.L. 98/2011.

La seconda novità del Decreto Crescita riguarda gli ELTIF, ossia i fondi d’investimento europei a lungo termine chiusi, istituiti nel 2015 dal Regolamento (UE) 2015/760 e introdotti nel nostro ordinamento per il tramite del Decreto Legislativo n. 233/2017. Tale nuova tipologia di strumenti di investimento si caratterizza per essere accessibile, a differenza delle SIS, anche alla clientela retail e per prevedere degli obblighi di investimento principalmente in strumenti finanziari emessi da particolari categorie di piccole e medie imprese, attive nei settori infrastrutturali, dell’energia e dei trasporti.

Gli ELTIF, che fino ad oggi hanno suscitato poco interesse nel mercato italiano, provano ora ad essere “rilanciati” mediante un regime di detassazione analogo a quello previsto per i PIR.

L’articolo 36-bis del Decreto Crescita – aggiunto in sede di conversione – prevede in particolare che non sono soggetti a imposizione i redditi derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi ELTIF. L’agevolazione troverà applicazione in presenza di determinate condizioni che includono l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno 5 anni, un limite al patrimonio raccolto da ciascun gestore che non dovrà superare € 200 milioni all’anno, con un tetto di € 600 milioni nel complesso, e l’obbligo di investire almeno il 70% del patrimonio in imprese italiane o residenti in uno Stato UE/SEE e aventi una stabile organizzazione in Italia, che non operano nel settore finanziario, quotate e non quotate, ma con una capitalizzazione di mercato inferiore a € 500 milioni.

Il regime di favore si applica “in via sperimentale” per gli investimenti effettuati nell’anno 2020 a favore delle persone fisiche che investono negli ELTIF somme per un ammontare massimo di € 150 mila annui ed € 1,5 milioni complessivi. L’entrata in vigore del nuovo regime fiscale è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Contributo a cura di Veronica Carullo, Business Development Ludovici Piccone & Partners

www.ludoviciandpartners.com

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