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La società semplice quale efficace strumento di gestione patrimoniale e generazionale

Nel recente passato, le norme sulle assegnazioni/trasformazioni agevolate hanno riportato in auge una forma societaria a lungo trascurata o, quantomeno, destinata nell’immaginario comune al solo comparto delle attività agricole: la società semplice.

Come noto, per espressa previsione di legge, la società semplice può esercitare solo “attività diversa” da quella commerciale e, in tal senso, può risultare uno strumento utile per l’intestazione di un patrimonio, per la sua gestione e per la sua protezione, nonché per finalità successorie.

In buona sostanza, la società semplice può fungere da contenitore con effetti segregativi di patrimoni, similmente a quanto avviene con riferimento ad altri istituti, quali, ad esempio il Trust, ancorché con caratteristiche proprie ed uniche.

L’utilizzo di tale strumento societario ai fini segregativi del patrimonio è dovuto anche alla possibilità, per chi vi ricorre, di pianificare il passaggio generazionale inserendo nel contratto sociale precise clausole successorie, al fine di organizzare il trasferimento, specie se nell’ambito della stessa famiglia. Ad esempio, immettere certe tipologie di beni in una società semplice formata dai figli significa adottare per la loro gestione le regole del diritto societario in luogo di quelle della comproprietà; parimenti, sempre a titolo esemplificativo, qualora si intendesse cedere l’intero patrimonio societario, si potrebbe cedere le partecipazioni nella società stessa, in luogo dei singoli beni, con le relative differenze fiscali che questo comporta.

In tal senso, dunque, la società semplice si presta ad essere una soluzione semplice e flessibile, in particolare, per:

–  fungere da holding di partecipazioni di famiglia o

–  essere il contenitore di immobili.

In entrambi i casi, la società semplice garantisce, infatti, la totale assenza di formalismi e, quindi, la minimizzazione dei costi di gestione, in quanto esente dall’obbligo di predisporre i libri sociali ed il bilancio, come pure da particolari vincoli per quanto concerne la formazione ed il funzionamento degli organi societari.

Gli unici adempimenti previsti sono quelli fiscali che peraltro, in alcune situazioni, potrebbero anche non essere presenti. E’ il caso, ad esempio, della società semplice holding di partecipazioni che non sarebbe tenuta alla predisposizione della dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo d’imposta non percepisse alcun reddito.

Sotto il profilo fiscale la società semplice determina il proprio reddito imponibile mediante la sommatoria delle varie categorie di reddito che essa produce (redditi fondiari-immobiliari, redditi di capitale, redditi diversi, ecc.): tale reddito viene poi attribuito “per trasparenza” ai soci che lo devono inserire nella propria dichiarazione. Di conseguenza, fatte salve alcune eccezioni, il possesso dei beni attraverso la società semplice non determina un peggioramento della posizione fiscale del socio persona fisica. Inoltre, la società semplice può godere di alcuni potenziali “vantaggi” tributari, soprattutto rispetto al possesso dei beni attraverso altre forme societarie, tra cui:

  • Inapplicabilità delle norme in materia di società non operative e/o di comodo;
  • Inapplicabilità delle norme in materia di comunicazione all’Anagrafe Tributaria;
  • Applicabilità delle norma in materia di esenzione dalla tassazione delle plusvalenze sugli immobili detenuti per almeno un quinquennio e/o ricevuti per successione;
  • Applicabilità delle norme in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
  • Applicabilità dell’esenzione da imposte di successione/donazione per il trasferimento di quote “controllo” dal dante causa all’avente causa.

Ancorché il presente intervento sia conciso, dai pochi concetti affrontati è possibile constatare come la società semplice possa essere uno strumento da tenere in considerazione in vari ambiti e, in particolare, ogniqualvolta si palesino necessità di riorganizzazioni societarie – anche votate al passaggio generazionale o al riassetto familiare – tipicamente con riferimento alle partecipazioni societarie ed ai patrimoni immobiliari.

Contributo a cura di Paolo Alinovi e Michele Tardini – Studio AGFM