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Trasferimenti di residenza all’estero: individuati i criteri di anomalia

Per lo Stato Italiano sono considerate residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 gg.), si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):

  • Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • Sono residenti sul territorio dello Stato;
  • Sono domiciliate sul territorio dello Stato.

Esiste altresì una norma che prevede la presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black List) la propria residenza o il proprio domicilio. L’essere considerati fiscalmente residenti in Italia comporta l’applicazione del criterio della worldwide taxation ovvero la tassazione di tutti i redditi, ovunque prodotti. Diversamente, per le persone fisiche residenti all’estero sono imponibili nel nostro Paese esclusivamente i redditi prodotti in territorio nazionale.

Per l’esclusione dal novero dei soggetti residenti in Italia è necessaria la cancellazione dall’anagrafe del comune di residenza e l’iscrizione all’Albo degli Italiani residenti all’estero (Aire). La sola iscrizione anagrafica in un altro Stato di per sé non è considerato un elemento certo di spostamento della residenza fiscale.

Le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa possono trasferire la propria residenza all’estero senza subire alcuna imposizione in uscita, diversamente da quanto accade in alcuni Stati Esteri (ad es. “limited exit taxes” e “general exit taxes”).

Esistono delle limitazioni che devono essere considerate quando si decide di trasferire la residenza all’estero. L’Agenzia delle Entrate da anni ha iniziato ad esercitare numerosi controlli volti a identificare gli eventuali trasferimenti fittizi di residenza per godere di agevolazioni fiscali. Grazie alla normativa europea sullo scambio di informazioni, è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero tra stati UE. A livello mondiale, sono stati adottati degli accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard, per verificare queste informazioni tra i diversi stati.  L’Italia è uno dei paesi c.d. early adopters e si è impegnata a scambiare le informazioni secondo lo standard globale dal 2017, con decorrenza 2018.

Per questo, l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 3 marzo 2017, ha identificato una lista di criteri che fanno presumere un fittizio trasferimento di residenza fuori dal territorio dello stato. Partendo dai dati anagrafici dei richiedenti e iscritti all’AIRE, l’Agenzia incrocerà i dati con le banche dati dei Fatca e CSR per iniziare a studiare i trasferimenti di italiani all’estero avvenuti a partire dal 1° gennaio 2010. Un’altra verifica sarà effettuata a coloro che, seppur registrando fluttuazioni di capitali da e verso l’estero, non hanno aderito alla Voluntary Disclosure.

L’Agenzia ha stilato un elenco di criteri che, solamente combinati, fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia, nonostante il trasferimento all’estero.

Nell’ordine verranno valutati:

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata (c.d. Black List)

b) movimenti di capitale da e verso l’estero

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto

h) titolarità di partita Iva attiva

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria

j) titolarità di cariche sociali

k) versamento di contributi per collaboratori domestici

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)

 

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