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Bonus Fiscale per le Aggregazioni Aziendali

L’art. 11 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) introduce un’agevolazione, nota anche come “bonus aggregazioni”, volta a dare impulso alla crescita dimensionale delle imprese mediante operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento di azienda poste in essere dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione in questione prevede il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dall’operazione di aggregazione, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro. La ratio è quella di derogare, a vantaggio del contribuente, al principio di neutralità fiscale che contraddistingue le suddette operazioni straordinarie ed in base al quale i beni iscritti nel patrimonio della società incorporata, scissa o conferita si trasferiscono alla società risultante dall’aggregazione in perfetta continuità di valori fiscali, non essendo riconosciuto sul piano fiscale l’avviamento o l’eventuale maggior valore attribuito a tali beni. Il beneficio prevede quindi il riconoscimento ai fini IRES e IRAP dei maggiori valori contabili derivanti dall’imputazione del disavanzo da concambio di fusione o di scissione, oppure dei plusvalori dell’azienda conferita risultanti dalla perizia di stima.

I maggiori valori, per i quali è ammesso l’affrancamento gratuito sul piano fiscale, sono unicamente quelli imputati dalla società risultante dall’operazione di aggregazione ad avviamento e/o a titolo di incremento del valore contabile dei beni strumentali materiali e immateriali.

Il vantaggio fiscale si traduce pertanto nel minor reddito imponibile che si realizza in capo alla società risultante dall’operazione, per effetto di maggiori ammortamenti deducibili o di minori plusvalenze imponibili nell’ipotesi di successiva cessione, grazie all’iscrizione dell’avviamento e/o a più elevati valori contabili dei beni materiali e immateriali trasferiti dalla società scissa, incorporata o conferita.

Tale incentivo fiscale si applica, come si è già anticipato, per le operazioni poste in essere dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo la concentrazione aziendale.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, per poter accedere al regime agevolativo il soggetto risultante dall’operazione straordinaria deve essere uno dei seguenti soggetti residenti in Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione. Non è invece rilevante la natura giuridica delle società fuse o scisse o dell’impresa conferente, che possono essere anche società di persone.

Sono inoltre previste alcune condizioni specifiche da rispettare per potersi avvalere del beneficio:

1) le imprese “aggregate” (società incorporata, società scissa e impresa conferente) devono essere operative da almeno due anni. Con riferimento invece alle società risultanti dall’operazione (incorporante, beneficiaria e conferitaria), non rileva il fatto che siano di nuova costituzione;

2) tutte le società che partecipano all’aggregazione aziendale devono essere “tra loro terze”, ovvero non facenti parte dello stesso gruppo societario. Sono infatti esclusi “i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.

Tali requisiti devono essere rispettati ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione, non bastando la sola sussistenza in concomitanza con l’effettuazione dell’operazione.

La disposizione del D.L. n. 34/2019 prevede infine la decadenza dall’agevolazione qualora, nei primi quattro periodi d’imposta dal perfezionamento dell’operazione, la società risultante effettui ulteriori operazioni straordinarie, oppure ceda i beni sui quali ha attribuito i maggiori valori contabili fiscalmente riconosciuti. In entrambe le ipotesi essa decade con efficacia retroattiva dall’agevolazione fiscale, salvo la possibilità di presentare un’istanza di interpello che dimostri l’assenza delle implicazioni elusive.

Qualora si verifichi uno dei presupposti che causano la decadenza dal beneficio, e non sia possibile ottenere la disapplicazione tramite interpello, la società risultante dall’operazione agevolata dovrà restituire l’importo del beneficio fiscale effettivamente fruito, procedendo, contestualmente al versamento delle imposte relative al periodo di imposta in cui si è verificata la decadenza, alla liquidazione della maggiore IRES e della maggiore IRAP dovute in relazione ai periodi precedenti.

Per espressa previsione della norma, “sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi”.

Contributo a cura del dott. Andrea Vagliè e del dott. Federico Conte – Pirola Pennuto Zei & Associati

www.pirolapennutozei.it

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