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Strumenti per la trasmissione ereditaria di opere d’arte

Secondo quanto emerge dal Report Art & Finance 2016 di Deloitte sono sempre più i collezionisti e gli investitori che comprano opere d’arte anche in ottica di investimento e che richiedono ai wealth manager e family officer meccanismi di reporting e valutazione delle proprie collezioni artistiche per quantificare il valore del patrimonio. Secondo il report, tutti gli operatori di settore stanno acquisendo maggiore consapevolezza dell’arte come asset class la cui protezione deve rientrare e amalgamarsi in una più ampia gestione patrimoniale. Infatti, il 57% dei wealth manager intervistati è oggi fortemente consapevole del ruolo che le opere d’arte giocano nei patrimoni dei clienti ed afferma che la domanda di servizi offerti si focalizza soprattutto sulla pianificazione del passaggio generazionale. Rilevano inoltre che il 48% dei clienti chiede alle banche di usufruire di servizi di art advisory (nel 2011 la % di campione era l’11), indice di una presa di consapevolezza maggiore dei collezionisti e di un’opportunità per i fiduciari di famiglie UHNW.

passaggio generazionale opere d'arte

Il passaggio generazionale di un patrimonio artistico è un momento chiave della trasformazione di una collezione da passione e volontà di un singolo compratore/collezionista a vero e proprio asset ereditario di valore da gestire, amministrare e proteggere. Il problema che sorge al momento della trasmissione di una collezione è il mantenimento della sua integrità e della sua conservazione poiché, in caso di smembramento, potrebbe perdere di valore sia artistico che economico. Ogni collezionista può porre in essere in ottica di sostenibilità delle operazioni di “tutela” quali l’inventario, l’archiviazione d’acquisto, la scelta di destinazione e la fruibilità al pubblico della collezione. Esistono attualmente tre strutture giuridiche capaci di veicolare una collezione artistica mantenendone il valore: il trust, la fondazione e la società benefit.

Il trust

La struttura di un trust in ambito di passaggio generazionale del patrimonio artistico prevede che un collezionista (disponente) trasferisca la propria collezione ad un affidatario (trustee) affinché quest’ultimo la amministri e gestisca preservandone l’unitarietà nel tempo, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più eredi. Quando il collezionista trasferisce al trustee le opere che intende segregare in trust ne perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni. Il trustee è, tuttavia, un proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell’atto istitutivo di trust. Il trust può essere stabilito anche per il raggiungimento di uno scopo quale la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico secondo criteri di efficienza. In tal caso il trust risulta soggetto a un vincolo di destinazione pertanto la collezione che lo compone può essere utilizzata per ottenere dei redditi che, oltre a coprire i costi di manutenzione e preservazione di valore, producano liquidità per garantire la sostenibilità ed autosufficienza del trust nel tempo.

Le Fondazioni

Le Fondazioni d’arte sono istituti con vincoli di scopo nella forma di enti privati no profit, dotati di un patrimonio e di un organo di governo il cui obiettivo è utilizzare al meglio i mezzi finanziari a disposizione per preservare il valore del patrimonio artistico. Permettono la fruizione al pubblico di collezioni private e si affiancano alla realtà museali istituzionali italiane. Nel corso degli anni hanno acquisito una struttura giuridica ben definita e risentono maggiormente di controlli governativi rispetto ai trust. Solitamente Il compito delle fondazioni è la promozione e conservazione di collezioni e la raccolta fondi utile a sostenere nel tempo l’attività culturale e a finanziare i progetti più ambiziosi, senza dipendere da singole episodiche sponsorizzazioni. Ovviamente non mancano le fondazioni nate per iniziativa di un artista che, oltre a raccogliere un nucleo significativo delle proprie opere, vogliono essere anche un centro di sviluppo per l’arte. Le fondazioni vivono di comunicazione verso l’esterno della propria attività artistica ma risultano a volte meno trasparenti su tematiche di governance e di bilancio.

Società Benefit

Le società Benefit sono una nuova forma societaria introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge di Stabilità 2016 che coniuga il for profit con il for benefit. Si tratta di società a scopo di lucro che esercitano un’attività economica e perseguono contemporaneamente una o più attività di beneficio comune, operando in modo responsabile e sostenibile mentre distribuiscono gli utili. Le finalità sociali perseguite devono essere inserite nello statuto societario come oggetto sociale e vanno monitorate attraverso relazioni annuali di valutazione complessiva dell’impatto generato verso un ampio profilo di stakeholder e del raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Tali società hanno precise regole di gestione amministrativa. Infatti, devono essere amministrate individuando i soggetti responsabili del perseguimento dell’obiettivo comune, bilanciando l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale ha impatto. Il vantaggio di questo tipo di società è poter usare la denominazione “Società Benefit” nei titoli emessi e in tutte le documentazioni verso terzi, ottenendo quindi un riconoscimento reputazionale di trasparenza. Tuttora il loro numero è esiguo ma possono diventare una valida alternativa ai trust e alle fondazioni per la pianificazione del passaggio generazionale atto a conservare il valore di patrimoni familiari integrati.

Esistono infine altri due strumenti che vengono utilizzati per la pianificazione del passaggio generazionale di collezioni d’arte, pur non nascendo per tale scopo specifico. Il primo è il mandato fiduciario senza intestazione, contratto tra società fiduciarie e clienti dove la fiduciaria assume l’amministrazione di opere d’arte, ovunque localizzate, per conto dei fiducianti senza assumerne la custodia.
Il secondo è la donazione con riserva di disporre che garantisce al donante di un bene il diritto di cambiare idea circa la destinazione del bene stesso se il disegno successorio o le sue aspettative non dovessero essere state rispettate. Tale diritto di riserva cessa alla morte del donatore ma permette maggiore flessibilità di vincolo di donazione.