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Il sottile confine fiscale tra collezionista, speculatore e mercante d’arte

Sempre più negli ultimi tempi si è discusso delle problematiche relative al trattamento fiscale da riservare ai collezionisti di opere d’arte. È infatti noto alle cronache come nel 2017, sulla scorta di un scenario normativo e giurisprudenziale assai incerto e di una certa ripresa della dinamicità del mercato dell’arte, il legislatore abbia tentato di riportare alla luce una norma che sanciva, in maniera molto stringente, la tassabilità delle cessioni di opere d’arte e di beni da collezione. Detta proposta normativa, avendo incontrato varie resistenze, è stata poi abbandonata (almeno per ora), per cui risulta quanto mai utile fare il punto per cercare di capire quale sia, allo stato attuale, il regime impositivo applicabile agli appassionati d’arte.

Ad oggi la normativa fiscale non prevede una specifica disposizione che possa ricondurre tout court la cessione di opere d’arte, da parte di una persona fisica non imprenditore, ad un evento imponibile. Il dibattito che ha dato vita ai dubbi in materia sorge da una variegata casistica in cui l’Amministrazione finanziaria, con esiti alterni in giudizio, ha cercato di ricondurre la cessione di opere d’arte all’esercizio di un’attività speculativa (cioè diversa dalla mera dismissione patrimoniale da parte del collezionista).

Dato questo quadro, può essere utile tentare di delineare un fil rouge che consenta di comprendere quali siano gli elementi che vengono generalmente ritenuti dalla Amministrazione sintomatici di un intento speculativo del collezionista, con il concreto rischio di ripresa a tassazione ai fini IRPEF – quale “reddito da attività commerciali non esercitate abitualmente”, ex art. 67, primo comma, lett. i), TUIR – delle plusvalenze realizzate e con applicazione di cospicue sanzioni.

Si tratta, in particolare, dell’origine “esterna” (bancaria) dei mezzi economici impiegati per l’acquisto, la frequenza delle operazioni di compravendita, il perseguimento di attività “intermedie” finalizzate alla valorizzazione dei beni in vista della successiva cessione (restauro, esposizioni e prestiti per mostre, catalogazione, acquisizione di perizie e valutazioni, ecc.), e, infine, la rilevanza degli importi delle operazioni.

Marginali e di minore rilevanza concreta appaiono, invece, i casi in cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato l’esercizio abituale di una vera e propria attività commerciale da parte del collezionista – che a questo punto diventa “mercante d’arte” -, procedendo a recuperare, oltre all’IRPEF, anche l’IVA e l’IRAP, sul reddito di impresa realizzato.

Simili contestazioni da parte dell’Amministrazione, infatti, appaiano difficilmente sostenibili nel caso di un privato collezionista, richiedendo la dimostrazione di elementi, quali l’impiego di fattori produttivi (capitale e lavoro di altri soggetti) e la loro organizzazione professionale allo scopo commerciale, difficilmente riscontrabili in capo anche al più dinamico dei collezionisti.

Contributo a cura di Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati