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Minori vincoli sulla libera circolazione d’opere d’arte italiane

In Italia si discute da mesi la possibilità di modificare la libera circolazione delle opere d’arte di proprietà privata per permettere la diffusione dell’arte contemporanea italiana. Infatti, la regolamentazione è più stringente rispetto a quella degli altri paesi europei dove le soglie temporali, le soglie di valore e le regole di circolazione sono meno rigide e non penalizzano il collezionismo privato. Ad esempio, in Gran Bretagna esiste un Art Fund statale che consente agli enti pubblici di acquistare le opere classificate come d’interesse nazionale, limitandone l’esportazione.

Attualmente chiunque voglia far uscire in maniera definitiva dall’Italia opere di autore scomparso la cui esecuzione risalga a oltre cinquant’anni fa, deve sottoporle a uno dei 19 Uffici esportazione delle Soprintendenze. Questi hanno 40 giorni per dare o negare il via libera, valutando se l’opera in questione rivesta quell’interesse culturale stabilito dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio all’articolo 10.

Ora il Senato ha approvato il ddl Concorrenza che, con l’articolo 176 e 177, introduce la “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”. Il testo dell’emendamento è stato a lungo dibattuto tra i promotori (Progetto Apollo) e numerosi esponenti delle principali forze politiche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

Le novità apportate nel nostro ordinamento sono:

  • Modifica della temporalità del vincolo di rilevanza di un’opera a 70 anni dalla data della creazione, in caso di artista defunto. La precedente soglia di 50 anni resta valida se e solo se il Ministero riscontri un’eccezionale interesse culturale, in caso di autocertificazione finalizzata all’esportazione di un’opera, e il competente Ufficio Esportazione lo dichiari entro 60 giorni dalla presentazione della autocertificazione.
  • Introduzione di una unica soglia di valore per le diverse categorie di beni al di sotto della quale le opere con più di 70 anni e di autore non vivente possano essere esportate sulla base di una autocertificazione. La soglia è pari a 13.500 €, inferiore alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009.
  • Revisione dei criteri previsti dalla Circolare del 1974 per le esportazioni ed estensione degli stessi criteri per le dichiarazioni di interesse culturale (c.d. notifica)
  • l’introduzione di un “passaporto” per le opere su modello francese, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

Resta ora l’ultima lettura di ratifica dalla Camera dei Deputati. Diverse le opinioni, soprattutto in merito alla possibilità che tutte le opere d’arte che siano autodichiarate di valore inferiore a 13.500 euro, prodotte in qualunque epoca, possano essere esportate all’estero, senza essere prima sottoposte all’esame della Soprintendenza.