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Il trust per la protezione di una collezione artistica

Il trust è un istituto giuridico anglosassone che è entrato a far parte dell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che ha introdotto le caratteristiche dell’istituto e il suo riconoscimento in ordinamento. Con il trust un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la proprietà di alcuni beni ad un altro soggetto (cd. trustee) che li amministra nell’interesse di uno o più terzi beneficiari (beneficiaries) o per un determinato scopo e sotto la supervisione di un guardiano (cd. Protector).

Il trust, grazie alla caratteristica di estrema flessibilità e personalizzazione, può essere utilizzato ai fini di protezione del patrimonio artistico familiare in alternativa ad altri strumenti, previsti dall’ordinamento italiano, quali vincoli di destinazione testamentari, fondo patrimoniale, fondazioni. Mai come in questo caso il trust può essere correlato a causa meritevole di tutela e pertanto non lesivo di norme dell’ordinamento italiano o scardinabili sotto il profilo di legittimità.

Con l’istituzione di un trust, il disponente, proprietario di una collezione artistica, si spossessa della collezione stessa che viene trasferita in capo al trust e affidato al trustee per il raggiungimento di un determinato fine. Ciò determina la creazione di un patrimonio segregato sia rispetto ai beni del disponente che rispetto ai beni del trustee, a cui è possibile assegnare una univocità nella gestione.  Si istituisce dunque un vincolo di destinazione sulle opere, che devono essere amministrate per preservare il valore artistico della collezione, promuovere scopi culturali, favorire la circolazione e generare redditività atta a mantenere la sostenibilità e autosufficienza del trust nel lungo periodo.

L’utilizzo del trust nel passaggio generazionale di patrimoni artistici consente la non dispersione di valore, evitando rischi di frazionamenti e distribuzione tra gli aventi diritto.

Il trust per la protezione del patrimonio artistico risulta un istituto efficace nel caso in cui il collezionista abbia identificato, tra gli aventi diritto, colui che risulti con maggiore competenza e propensione per gestire la collezione.  In questo caso, il collezionista che voglia trasferire le proprie opere d’arte a un determinato soggetto per mezzo di un trust deve comunque tenere in considerazione che la Legge Italiana riconosce a una determinata categoria di soggetti (cd. legittimari) il diritto a una quota di eredità nella successione, che varia in base al numero di aventi diritto e al loro grado di parentela con il soggetto. La legittima è un principio di ordine pubblico che comprime il diritto del de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio sia mediante testamento sia per atto liberale compiuto in vita, coinvolgendo così anche l’istituto del trust.

Pertanto, prima di optare per l’utilizzo del trust, bisogna effettuare una fotografia del patrimonio consolidato, per controllare che il valore della collezione artistica, facente parte dell’asse ereditario, destinata in trust dal disponente, non leda le quote di legittima spettanti agli altri legittimari, che potrebbero di conseguenza agire in riduzione.