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La tassazione dei dividendi in capo al trust

Già ormai da diversi anni il trust sta conoscendo una significativa diffusione quale utile strumento per la gestione dei passaggi generazionali di patrimoni familiari. Sotto il profilo fiscale, le norme introdotte a partire dal Legge Finanziaria per il 2007, a cui hanno fatto seguito le linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate, garantiscono un adeguato livello “comfort” agli operatori. Tuttavia, la complessità dello strumento richiede delle attente valutazioni nella fase di strutturazione, posto che le caratteristiche del trust possono incidere in modo (anche significativo) sul livello di tassazione dei redditi percepiti, soprattutto nel caso di dividendi.

Ai fini delle imposte sui redditi, i trust possono essere distinti tra:

trust “interposti”, ossia trust che, seppur validi sotto il profilo civilistico, vengono disconosciuti ai fini fiscali e i cui redditi prodotti vengono tassati direttamente in capo al settlor;

trust “trasparenti”, i cui redditi vengono determinati in capo al trust e vengono poi imputati ai beneficiari per trasparenza, concorrendo a formare la base imponibile IRPEF di tali soggetti e senza che la successiva distribuzione ai beneficiari sconti un’ulteriore imposizione;

trust “opachi”, i cui redditi vengono assoggettati ad IRES in capo al trust con l’aliquota ordinaria del 24%. Anche in tale caso la successiva distribuzione degli utili ai beneficiari non sconta alcuna imposizione.

Escludendo dall’analisi la fattispecie dei trust “interposti”, e focalizzando l’attenzione sui trust familiari che non svolgono alcuna attività commerciale limitandosi ad una gestione passiva del loro patrimonio, la distinzione tra trust “trasparente” e trust “opaco” assume una notevole rilevanza soprattutto nel caso in cui il trust percepisca dividendi. Infatti, a differenza della maggior parte dei redditi di natura finanziaria che scontano una ritenuta alla fonte o un’imposta sostitutiva che ne esauriscono la fiscalità (rendendo quindi irrilevante la qualificazione del trust), i dividendi distribuiti a trust “opachi” residenti non sono assoggettati ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare la base imponibile del trust stesso nella misura del:

77,74%, se formati con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016;

100%, se formati con utili prodotti successivamente al 31 dicembre 2016.

Ne consegue che se il trust è fiscalmente “opaco”, i dividendi scontano un’imposizione effettiva del 18,66% (i.e., 24% x 77,74%) o del 24% a seconda del periodo di formazione degli utili distribuiti (pre o post 31 dicembre 2016). Ben più penalizzante è invece la tassazione dei dividendi percepiti dai trust fiscalmente “trasparenti” che, nei due diversi casi, scontano in capo ai beneficiari una tassazione rispettivamente del 34,98% (i.e., 45% x 77,74%) e del 45%, assumendo l’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF del 43% e delle addizionali locali nella misura del 2%.

La distinzione tra trust “trasparente” e “opaco” dipende dai diritti spettanti ai beneficiari del trust rispetto alla distribuzione dell’utile prodotto.

Più precisamente, il trust viene considerato “trasparente” in presenza di beneficiari individuati, intendendosi per tali i beneficiari che sono titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di tutto o parte del reddito prodotto dal trust. Per contro, il trust verrà considerato come “opaco” laddove vi sia discrezionalità in capo al trustee di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito ai beneficiari. Come dimostra anche una recente sentenza di una corte tributaria di merito (sentenza n. 104/2017 della CTR di Trento), il concetto di “discrezionalità” è suscettibile a valutazioni non sempre unanimemente concordi e, pertanto, in sede di strutturazione del trust, è importante valutare con grande attenzione la definizione delle spettanze dei beneficiari.

 

Contributo a cura del dott. Michele Aprile – Ludovici, Piccone & Partners

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