GLI STRUMENTI FINANZIARI DI APPORTO DI CAPITALI NELLE OPERAZIONI DI M&A. GLI SFP – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI –

In una fase di sviluppo di un’azienda possono essere diverse le forme di finanziamento a cui può accedere l’imprenditore che per semplicità, possiamo dividere in due macro categorie: raccolta di capitale di rischio, attraverso operazioni di aumento di capitale e/o cessioni di quote/azioni già in possesso dell’imprenditore; raccolta di capitali di debito attraverso l’emissione di diversi strumenti quali: emissione di Prestiti Obbligazionari convertibili o non convertibili; indebitamento bancario.

E gli Strumenti Finanziari Partecipativi?

Gli SFP sono stati introdotti dal legislatore nei primi anni duemila all’interno della Riforma del Diritto Societario. Infatti, l’art. 2346 , comma 6, c.c. consente che la società per azioni “a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

Gli SFP sono dunque degli strumenti ibridi a contenuto atipico, diversi sia dalle obbligazioni che dalle azioni, ma che con queste ultime condividono la natura «partecipativa» all’organizzazione e alla gestione della società emittente. Danno quindi al sottoscrittore i benefici del portatore di titoli di debito ma allo stesso tempo diritti patrimoniali, anche rafforzati come i portatori di equity senza che il finanziatore sia sottoposto al “puro” rischio equity e con diritti  patrimoniali in tanti casi privilegiati e rafforzati rispetto ai soci e rispetto agli obbligazionisti.

Le ultime tendenze sono comunque quelle di avvicinare gli SFP più agli strumenti di equity che non a quelli di debito. Dal punto di vista contabile infatti l’emissione di questi strumenti porta ad una iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di un debito qualora gli SFP prevedano obblighi di rimborso; oppure l’iscrizione di una Riserva di Patrimonio qualora gli SFP non prevedano obblighi di rimborso.

Ecco che risulta pertanto importante iniziare a delineare gli aspetti riguardanti i diritti amministrativi e patrimoniali di cui possono essere titolari i sottoscrittori degli SFP.

E’ caratteristica tipica delle azioni l’imputazione a Capitale Sociale dell’apporto in denaro e/o in natura ma non del diritto di voto in quanto, è ormai noto, che possono essere emesse delle azioni anche senza diritto di voto. Nel caso degli SFP anche questi possono godere di diritti amministrativi, compreso il diritto di voto a norma dell’art. 2351, comma 5. Può essere inoltre previsto che i sottoscrittori di SFP possano nominare uno o più consiglieri di amministrazione nonché anche uno o più sindaci. Nell’ambito dei diritti di voto, può anche essere concesso ai titolari di SFP dei diritti di veto su specifiche materie che per es. incidano sul piano industriale condiviso con l’imprenditore/management.

Per quanto riguarda invece i diritti patrimoniali, ci si riferisce al diritto di partecipazione agli utili o alle ripartizioni dell’attivo patrimoniale. Per i primi gli SFP possono prevedere un diverso trattamento di partecipazione agli utili quale per es: un dividendo minimo garantito oppure un trattamento privilegiato. Per quanto riguarda invece la ripartizione dell’attivo patrimoniale, avendo gli SFP natura “partecipativa” sono soggetti al rischio di impresa anche per quanto concerne il rimborso dell’apporto iniziale. Pertanto possono prevedere gli stessi diritti di ripartizione dell’attivo di cui sono titolari i soci della società.

Gli SFP possono prevedere inoltre anche diverse opzioni di exit: diritto di recesso che può scattare quando la società prenda delle decisioni che non siano in linea con quanto inizialmente condiviso e previsto con i sottoscrittori degli SFP; diritto di riscatto con indennità pagate ai titolari di SFP; diritto di conversione qualora i titolari di SFP convertano i propri strumenti in azioni ordinarie.

In conclusione, essendo strumenti molto flessibili poiché il loro contenuto è lasciato all’autonomia delle parti, sono usati molto nell’ambito delle operazioni di mezzanino ed in generale da operatori finanziari professionali. Pertanto la diffusione dell’utilizzo degli SFP aiuterebbe molto le aziende ad accedere a forme di raccolta di capitali soprattutto da parte di finanziatori stranieri che, come si diceva all’inizio, non vogliono avere il puro rischio equity e nello stesso tempo non essere dei “semplici” finanziatori ma bensì avere delle forme che consentano loro di condividere e vincolare il loro investimento sulla base di un piano strategico della società, avere alcuni diritti al pari con i soci e con possibilità di diventare, in futuro, anche azionisti della stessa.

Contributo a cura di

Dott. Salvatore Insinga

Chairman  & Co-owner

VALUEFINACE M&A

www.valuefinance.it