Le deroghe pattizie al principio d’intrasferibilità successoria delle quote di società di persone

Come accennato alla fine del precedente intervento sulla Newsletter precedente in tema di disciplina legale della successione a causa di morte per le quote di società di persone, tra i modelli di clausole di “predisposizione successoria” astrattamente utilizzabili – ai fini della deroga alla regola legale dell’intrasmissibilità della quota del socio premorto a favore degli eredi (o legatari) che acquistano solo il diritto di credito alla liquidazione della quota intrasmissibile (art. 2284 c.c.) – si possono distinguere le seguenti tipologie di clausole volte a regolamentare gli effetti endosocietari che scaturiscono dalla morte di un socio:

  1. clausole di scioglimento;
  2. clausole di continuazione;
  3. clausole di consolidazione.

Le clausole di scioglimento comportano l’automatico scioglimento della società a seguito della morte del socio. Esse esaltano, non solo, il connotato personalistico della singola quota di partecipazione alla società, intrasmissibile agli eredi (o legatari) di un socio; ma anche la sua essenzialità per la stessa vita della società, la quale, alla morte di uno qualsiasi dei soci, entra automaticamente in stato di scioglimento e dovrà esser liquidata, sia per i soci superstiti, sia per gli eredi (o legatari) del socio premorto. Sul piano pratico, la principale conseguenza per questi ultimi di una clausola di scioglimento è che essi ne vedranno liquidata la quota in proprio favore solo all’esito della procedura di liquidazione volta a onorare tutti i debiti della società, non solo il debito per liquidazione di quota di socio deceduto, se e nella misura in cui vi sia un residuo attivo della liquidazione da ripartire tra i soci superstiti e i successori a causa di morte del socio defunto.

Le clausole di continuazione si caratterizzano, invece, per il perseguimento di uno scopo opposto, tanto a quello della regola legale di default (intrasmissibilità successoria della quota, da liquidare ai successori mortis causa del socio deceduto), quanto a quello delle clausole di scioglimento (estinzione della stessa società): ossia lo scopo di assicurare che la società continui a rimanere in vita, anche con gli eredi o legatari del socio deceduto, che gli subentrano nella titolarità della quota, diventando  nuovi soci della società, senza che i soci superstiti vi si possano opporre.

Esistono tre sotto-tipi di clausole di continuazione:

(i) clausole di continuazione facoltativa: esse conferiscono espressamente agli eredi o legatari del socio deceduto la mera facoltà di subentrargli nella titolarità della quota al momento del decesso. In pratica, a tale momento, i successori mortis causa avranno una doppia opzione: la prima, profittare della clausola predisposta a loro favore, optando per l’ingresso in società; la seconda, richiedere la liquidazione del valore della quota del socio deceduto, senza ingresso nella società. In sostanza, agli eredi o legatari del socio deceduto viene, pertanto, riconosciuto il diritto potestativo di entrare o meno nella compagine sociale, in base ad una loro libera scelta, sulla quale i soci superstiti non hanno alcun potere d’interdizione. Non sono sorti dubbi circa la validità di questa clausola;

(ii) clausole di continuazione obbligatoria: esse, diversamente dalle precedenti, eliminano la discrezionalità degli eredi o legatari di poter scegliere se entrare o meno in società, imponendo loro, da un lato, di partecipare alla società, e ai soci superstiti, dall’altro, di continuare la società con i successori mortis causa del socio deceduto, con conseguente obbligo di questi ultimi di risarcire il danno ai soci superstiti, nel caso in cui siano inadempienti all’obbligo di aderire alla società. La validità o l’efficacia di tali clausole è però controversa, alla luce del divieto dei patti successori o del principio di relatività del contratto (i.e., preclusione della produzione di effetti contrattuali negativi verso i terzi che non sono parti di un contratto, quali sarebbero gli eredi del socio defunto rispetto al patto sociale contenente la clausola di continuazione obbligatoria);

(iii) clausole di continuazione automatica (o di successione), che prevedono che gli eredi del socio deceduto, a seguito dell’accettazione dell’eredità, assumano immediatamente e automaticamente la qualità di socio, senza necessità di alcuna esplicita adesione al patto sociale, subentrando nella titolarità della quota del socio deceduto. In tale ipotesi, abbiamo, quindi, che, da un lato, gli eredi non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota; dall’altro, i soci superstiti non possono impedirne l’ingresso nella società (oppure scioglierla). Tali clausole sono ritenute valide e ammissibili, pur dovendo esser considerati i dubbi espressi da quell’orientamento, secondo cui le clausole di continuazione automatica sarebbero più a rischio di invalidità di quelle di continuazione obbligatoria. Ciò in quanto queste ultime permetterebbero comunque all’erede di non adempiere l’obbligo di subentro in società in luogo del socio deceduto e di circoscrivere, mediante l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, le conseguenze patrimoniali del proprio inadempimento, nei limiti dell’attivo ereditario; mentre le clausole di continuazione automatica costringerebbero l’erede ad assumere una responsabilità illimitata, non limitabile con l’accettazione beneficiata (salvo che si prescriva nei patti sociali che il subentro “automatico” dell’erede venga accompagnato dalla trasformazione della società in s.a.s. e si riconosca all’erede la posizione di accomandante).

In ultimo, le clausole di consolidazione si caratterizzano per lo scopo di far accrescere la quota del socio deceduto a favore dei soci superstiti, in alternativa sia allo scioglimento della società (proprio delle clausole di scioglimento), sia alla trasmissione mortis causa della quota del socio deceduto (propria delle clausole di continuazione).

La pratica conosce due sotto-tipi di clausole di consolidazione, a seconda del trattamento patrimoniale riservato agli eredi o legatari del socio deceduto. In particolare, si parla di clausole di consolidazione pura, quando la quota del socio deceduto si accresce automaticamente a favore dei soci superstiti, con esclusione della liquidazione del relativo valore a favore dei successori mortis causa. Le clausole di consolidazione pura sono tuttavia nulle, in quanto contrarie al divieto dei patti successori posto dall’art. 458 c.c. che sancisce il principio secondo cui non può disporsi mediante contratto dei propri diritti successori quando si è in vita: in buona sostanza, le clausole in oggetto è come se fossero un (inammissibile) reciproco “testamento-contrattuale” (o “contratto-testamentario”) tra tutti i soci, con il quale ciascun socio dispone della propria quota a favore dei soci che gli sopravvivranno.

Si parla, invece, di clausole di consolidazione impura quando i soci superstiti, a favore dei quali avvenga la concentrazione della quota del socio deceduto, sono tenuti a corrispondere agli eredi o legatari la liquidazione della quota del socio deceduto medesimo. Queste clausole, seppur con alcune riserve, sono da ritenere valide ed efficaci, in quanto realizzerebbero una semplice sostituzione del soggetto debitore tenuto a liquidare gli eredi del socio deceduto, creditori del valore di liquidazione della quota: tale debitore degli eredi, cioè, non sarà più la società, ma la collettività dei soci superstiti beneficiari dell’accrescimento in loro favore della quota del socio deceduto.

Conclusioni

Il principio normativo d’intrasferibilità mortis causa delle quote di soci di società di persone diversi dagli accomandanti della s.a.s. (ossia, soci di s.n.c. e s.s.; soci accomandatari di s.a.s.) ha come importante conseguenza, dal punto di vista patrimoniale, che la società deve liquidare agli eredi o legatari del socio premorto il valore della quota intrasmissibile. In alternativa, ossia qualora i soci volessero disciplinare diversamente gli effetti della premorienza di uno di essi, occorrerà inserire specifiche clausole di “predisposizione successoria” (di scioglimento, di continuazione, di consolidazione, secondo il caso), ponendo particolare cura e attenzione nella fase redazionale, al fine di limitare il rischio di incertezze interpretative o, addirittura, di contenzioso tra soci superstiti e i successori a causa di morte del socio premorto, al momento della effettiva e concreta applicazione.

Contributo a cura di Cosimo Di Bitonto,  Avvocato – Studio Legale RASS – Rinaldi e Associati

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