Nell’ordinamento Italiano dal 22 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 112, il “Dopo di noi”, che riconosce specifiche tutele, cure e protezioni per le persone con disabilità gravi, non determinate dal naturale invecchiamento, e prive del sostegno familiare legato a mortis causa o a inadeguatezza patrimoniale. L’obiettivo del provvedimento è garantire loro la massima autonomia e indipendenza, consentendogli per esempio di continuare a vivere nelle proprie case. Il ‘Dopo di noi’ legifera la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela. Sono stabiliti sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di polizze assicurative, trust su trasferimenti di beni e diritti post-mortem. Il Fondo per l’assistenza è compartecipato da regioni, enti locali e organismi del terzo settore con una dotazione triennale. Il 10 Novembre sono stati approvati, dalla Conferenza Unificata delle Regioni, i primi 90 milioni previsti per il 2016 come finanziamento del fondo, che sono stati ripartiti tra i vari territori anche se i requisiti per l’accesso non sono ancora stati stabiliti. Alle Regioni spetta ora il compito di identificare i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, di effettuare la verifica dell’attuazione delle attività svolte e di determinare le ipotesi di revoca dei finanziamenti. Gli importi versati nel fondo verranno impiegati per finanziare programmi di residenzialità e favorire l’indipendenza delle persone disabili in singole soluzioni abitative o di gruppo. Con questo fondo si potranno anche sostenere progetti per lo sviluppo dell’autonomia dei disabili privi di assistenza che non rientrano in queste strutture.

La norma prevede la possibilità di ottenere detrazioni fiscali sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi, una volta presentata la dichiarazione dei redditi. Sono previsti anche sgravi di tassazione su trasferimenti di beni per mortis causa mediante donazione, trust o a titolo gratuito, esonerando i disponenti che dimostrano la finalità di inclusione sociale e assistenza alle persone con disabilità dal pagamento dell’imposta di successione e donazione. Tuttavia, restano immutati gli oneri derivanti da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati potranno essere deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

Per beneficiare delle agevolazioni su un trust, istituto giuridico che permette al soggetto disponente di trasferire tutto o parte del proprio patrimonio ad un trustee, un fiduciario terzo che diventa proprietario dell’insieme di beni per amministrarli e gestirli nell’interesse di uno o più beneficiari, bisogna ottemperare necessariamente ai requisiti sanciti nel testo di legge. Innanzi tutto, nell’atto istitutivo deve essere chiaramente specificata e comprovabile la finalità di inclusione sociale, deve essere identificato il guardiano che vigila sul trust e devono essere specificate la durata e scadenza del rapporto.

Dunque, se una persona non può essere in grado di gestire il proprio patrimonio o quello della sua famiglia, un trustee può ora garantire che l’impiego della casa o del patrimonio lasciato dal genitore andrà effettivamente a beneficio del disabile, assumendo una serie di obbligazioni, che deve svolgere in assenza totale di conflitto di interesse a vantaggio del soggetto beneficiario. Inoltre il disponente nomina per legge un guardiano, figura che ha il compito di controllare l’operato del trustee arrivando a sollevarlo dall’incarico, in caso di necessità. Al disponente è data la possibilità anche di stabilire come trasferire il proprio patrimonio residuo ad una terza parte (familiari o amici) in caso di morte del beneficiario. In tal caso il disponente dovrà pagare la tassa di successione prevista dall’ordinamento, altrimenti non dovuta.

Infine, il trust è uno strumento giuridico che può essere impiegato dalle famiglie con più di un figlio disabile per vincolare la compravendita di una casa in comune a vantaggio dei figli o per stabilire una forma di co-housing per la condivisione degli spazi cosicché, condividendo e aiutandosi, i costi vengano ridotti.

Questa norma acquisisce particolare rilevanza soprattutto se si tiene conto che, prima della sua approvazione, nell’ordinamento italiano l’unica norma a tutela delle persone disabili era la legge 162 del 1998 che aveva introdotto programmi locali di aiuto per comuni e regioni che non prevedevano alcun regime particolare per disabili privi del sostegno familiare.